Cassazione civ., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1033

In tema di tutela del consumatore – turista, al di là della pura applicazione della normativa contenuta nel recente Codice del Turismo (decreto legislativo 23 Maggio 2011, n. 79), l’acquirente di un pacchetto di vacanza “all inclusive” sottoscritto presso un’agenzia di viaggi ha diritto al risarcimento del danno quando le modalità di riproduzione fotografica delle mete di vacanza prospettate al cliente tramite cataloghi, locandine, supporti cartacei e digitali in genere non sono conformi all’aspetto e ai luoghi riscontrati nella meta di villeggiatura.

Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D. Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l’art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.

Cassazione civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256

La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.

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