Cassazione, Sezioni Unite, 16 maggio 2013, n. 11830

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che la rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, per mancato esercizio, da parte del locatore, della relativa facoltà di diniego, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, la stessa rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 cod. proc. civ.

(Conf. Cass. civ. Sez. III, 07/05/2009, n. 10498)

Contra: Cass., 02/11/2011, n. 22711: in pendenza di procedimento di esecuzione forzata, la rinnovazione del contratto di locazione dell’immobile pignorato deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 cod proc. civ., essendo inopponibile all’aggiudicatario qualsiasi forma di rinnovazione tacita dovuta a mancata disdetta.

Art. 560 cod. proc. civ. Modo della custodia.

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’art. 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

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