Trib. Milano Sez. V, 23/05/2013

In tema di responsabilità medica, l’aggravamento della situazione patologica del paziente o l’insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili alla prestazione medica implicano, ai sensi dell’art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione. È onere dell’obbligato, ovvero del sanitario o della struttura ospedaliera, dimostrare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che, dunque, gli esiti peggiorativi siano da ricondurre ad un evento imprevisto ed eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non riscontrabile con l’ordinaria diligenza professionale.

Conf. Trib. Milano Sez. V, 07/05/2012

In materia di responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che, normalmente, sia da praticare per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la possibilità di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti.

Sulla conferma del diverso grado di responsabilità richiesto in ambito civile e in  ambito penaleCass. civ. Sez. III, 19/02/2013, n. 4030: “L’art. 3 comma I del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in L. 8 novembre 2012, n. 189 ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l’esercente l’attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L’esimente penale non elide, però l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale”.

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