Trib. Torino, sent. 10/01/2013

Ai sensi del cosiddetto D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), “il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005”; pertanto, al fine di addivenire alla determinazione dell’entità del risarcimento, dovrà farsi riferimento alla tabella di cui all’art. 139 citato. Ritiene, tuttavia, il Tribunale di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che il riconoscimento del carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale alla persona non può andare a scapito della integralità del risarcimento medesimo, è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli (al più per finalità meramente descrittive), individuando quali ripercussioni si siano verificate sul valore-uomo e provvedendo alla loro integrale riparazione. Deve, perciò, pur sempre essere riconosciuto il risarcimento del danno anche al di là della mera quantificazione tabellare operata ex lege, valorizzandone appunto tutte le componenti rispetto alle conseguenze, in termini di sofferenza e disagio esistenziale, laddove provate ed accertate in causa o comunque presumibili rispetto alle risultanze processuali acquisite.

Trib. Messina Sez. I, sent. 31/08/2009

I danni che si sostanziano in una modificazione in peius della vita del soggetto non sono più inquadrabili, a far tempo dalle pronunce Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, e Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, nel paradigma dell’art. 2043 cod. civ., ma sono qualificabili come danno non patrimoniale, secondo la nuova lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2059 cod. civ. In particolare detti pregiudizi, riguardando valori costituzionalmente garantiti della persona, possono ricondursi alla tipologia, riconosciuta da dottrina e giurisprudenza, del danno esistenziale, che non costituisce una autonoma categoria di danno, bensì una singola voce del più ampio genus del danno non patrimoniale, comprensivo, oltre che del predetto pregiudizio, delle ulteriori voci del danno biologico e del danno morale (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972). La quantificazione del danno subìto, fermo restando che deve trattarsi di perdita effettiva che colpisce il soggetto passivo del comportamento illecito, ovvero di danno-conseguenza, e non di danno-evento, può avvenire in via equitativa.

Cass. pen. Sez. IV, 18/03/2009, n. 22688

Nella liquidazione della somma per la riparazione dell’errore giudiziario, deve tenersi conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all’interruzione della attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, ed al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita.

App. Roma Sez. III, 13/11/2007

In materia di risarcimento danni, il giudice può procedere alla quantificazione del danno facendo legittimo ricorso al criterio equitativo ogni qual volta il danno non sia agevolmente monetizzabile anche in ragione della natura non patrimoniale del pregiudizio, prevalentemente psicologico, morale ed esistenziale.

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