Genitori dello stesso sesso: la prima pronuncia italiana

Tribunale per i Minorenni di Roma, sentenza 30.07.2014

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Per la prima volta un Tribunale italiano riconosce l’adozione di una minore da parte della convivente dello stesso sesso della madre biologica.

L’adozione è disposta in base all’art. 44 della legge n. 184/1983, il quale consente l’adozione in casi particolari, ovvero quando non è possibile quella che è chiamata adozione legittimante riconosciuta solo in presenza di un rapporto di coniugio tra gli adottanti e dello stato di abbandono del minore. Nel caso dell’articolo 44, invece, la legge intende salvaguardare gli interessi dei minori nell’ipotesi in cui, non sussistendo detti presupposti, vi sia comunque una situazione “di fatto” da tutelare.

Nel caso di specie, le due donne hanno portato avanti insieme il progetto di genitorialità, realizzato in Spagna facendo ricorso alla fecondazione medicalmente assistita. La bambina riconosce entrambe come proprie mamme, è accudita anche dai nonni ed è inserita con profitto nella scuola materna.

Secondo i giudici del Tribunale per i minorenni di Roma vi sono tutti i presupposti per accogliere la domanda della co-mamma (step-chil adoption), che è sostenuta anche dalla madre biologica.

Alcuni passi della sentenza sono particolarmente importanti e non potranno non avere conseguenze anche al di fuori del caso di specie:

  • la legge non condiziona l’adozione in casi particolari alla sussistenza del vincolo matrimoniale o all’orientamento sessuale dell’adottando, né la vieta ai single o nel caso di coppie dello stesso sesso;
  • una interpretazione dell’adozione in casi particolari in senso discriminatorio sarebbe contrario alla ratio della legge che intende garantire il preminente interesse del minore. Non si può presumere la dannosità per un minore di un contesto familiare omosessuale, né può presumersi che in tale contesto l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi. Il superiore interesse del minore va valutato in caso concreto e nel caso esaminato la situazione della bambina è tale che dall’adozione le verranno vantaggi sul piano giuridico e un consolidamento della situazione che di fatto già vive con profitto;
  • una interpretazione dell’adozione in casi particolari che fosse discriminatoria nei confronti delle coppie omosessuali sarebbe in conflitto con la Costituzione. Infatti «la Corte costituzionale riconosce alle unioni omosessuali il diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di coppia, così come è per le unioni di fatto tra persone di sesso diverso. Questo Collegio ritiene che il desiderio di avere dei figli, naturali o adottati, rientri nel diritto alla vita familiare, nel “vivere liberamente la propria condizione di coppia” riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative. Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza degli adottanti a prendersene cura, un’interpretazione [dell’adozione in casi particolari] che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.), fra cui la Corte costituzionale annovera quello delle unioni omosessuali a vivere liberamente la propria condizione di coppia»;
  • costituirebbe una violazione della Convenzione europea dei diritti umani il non riconoscimento dell’adozione in casi particolari quando a chiederla sia una persona omosessuale non sposata che viva in stabile relazione con persona dello stesso sesso, dal momento che tale adozione è riconosciuta a favore di persone eterosessuali non sposate in stabile coppia eterosessuale. La Corte europea dei diritti umani ha più volte precisato che non si può fare discriminazione o prevedere trattamenti differenziati, anche con riferimento all’adozione, tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali (sentenza della grande Camera 19 febbraio 2013 X e altri c. Austria).
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