Diritto al panorama e risarcimento del danno

Consiglio di Stato, sent. 27 gennaio 2015

Panorama

Il diritto al panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

A queste conclusioni è giunto il Consiglio di Stato, in riforma ad una sentenza del Tar per la Campania che aveva invece negato l’istanza risarcitoria del ricorrente.

Secondo il Giudice del gravame va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per violazione della servitù di panorama; in particolare il pregiudizio per cui si può invocare tutela, al fine di riparare ad un danno ingiusto, consiste nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento, per quanto tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell’art. 872 c.c.
I parametri rispetto ai quali è possibile quantificare tecnicamente tale pregiudizio, sono dati in particolare dalla : “…differenza fra il valore dell’immobile prima di subire il danno e, cioè, prima che avvenisse la sopraelevazione abusiva dell’edificio adiacente, e il valore dell’immobile deprezzato dal medesimo”.
Sotto questo ultimo aspetto è stato precisato – ivi richiamando la giurisprudenza civile – che il diritto al panorama consta del rapporto tra “il pregio per il panorama di cui gode l’appartamento e che è riconosciuto dal mercato immobiliare ed il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno della panoramicità” (cfr. Corte Cass., sez. II, 18 aprile 1996, n. 3679).

Condividi l'articolo: