La tutela della vita in caso di sinistro stradale mortale

Cassazione, ordinanza 04.03.2014, n. 5056

Incidente Stradale

La Suprema Corte si chiede se sia giusto e legittimo negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure hereditario dagli stretti congiunti della vittima immediatamente deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.

Come si sa, infatti, le nostre Corti sinora hanno affermato il principio di diritto della irrisarcibilità per via ereditaria del danno da morte immediata, sul presupposto per cui l’oggetto del risarcimento e la liquidazione del danno non possono che riferirsi alle conseguenze subite dalla persona offesa ma non alla lesione per sé stessa del bene salute (così Corte Cost. n. 372/1994).

Invero, secondo i Giudici di ultima istanza, anche la perdita della vita non può lasciarsi priva di tutela (anche) civilistica, poiché il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute, così che la sua risarcibilità costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza.

Questo perché la morte – si legge nella sentenza – “ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita, non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui constava la vita della vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l’illecito non ne avesse causato la soppressione”: come tali, gli effetti provocati dalla morte sono suscettibili di valutazione solo in una fase ex ante rispetto all’evento, dato che “il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell’altrui illecito accresce senz’altro il suo patrimonio ereditario”.

In forza di tali argomentazioni dovrebbe pertanto ritenersi risarcibile iure haereditario il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale: in un quadro giurisprudenziale contrastato la questione viene rimessa alla decisione delle Sezioni Unite.

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