Le ultime novità in tema di separazione e divorzi

divorzioCon due successivi interventi, la legge n. 162/2014 e la legge sul cd. divorzio breve (ad oggi in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il Legislatore è intervenuto nell’ambito delle procedure della crisi coniugale, cercando di avvicinare la normativa nazionale a quella degli altri Paesi occidentali.

In prima battuta, con la legge n. 162/2014, è stata introdotta la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile Comunale per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cd. divorzio) o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando:

  • vi sia accordo tra loro;
  • non vi siano figli minori anche di una sola parte, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
  • a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

In queste ipotesi la procedura è assai snella, dai tempi e costi contenuti, non necessitando nemmeno l’assistenza legale (che comunque rimane facoltativa).

La stessa legge ha introdotto, in un più ampio disegno volto a favorire la definizione stragiudiziale delle controversie civili, la possibilità di addivenire ad una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio attraverso la stipula di una cd. negoziazione assistita con i propri difensori. L’accordo concluso tramite i legali produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono tali procedimenti, senza bisogno di omologazione giudiziale, ossia senza bisogno di andare in Tribunale.

Con un secondo intervento legislativo, già votato in entrambi i rami del Parlamento ma ad oggi in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore, il Parlamento ha stabilito che non sarà più necessario attendere tre anni per addivenire al divorzio, bensì solo sei mesi (se il divorzio è congiunto), ovvero, al massimo, dodici mesi, se non vi è un accordo fra i coniugi e bisogna rimettersi ad un Giudice.

Dopo tante discussioni sul tema così delicato della crisi familiare, solo la concreta applicazione delle suddette novità ci saprà dire se si è fatto un passo avanti nel grado di civiltà giuridica del nostro Paese.

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