Assegno di mantenimento e spese condominiali

Cassazione, 28 maggio 2015 n. 1102

picjumbo.com_Antique-Residence (2)Con quest’ultima pronuncia la Suprema Corte ha confermato che se il marito si è assunto in sede di separazione o divorzio l’obbligo di corrispondere “le spese ordinarie e straordinarie” della casa coniugale, tale onere ricomprende anche l’obbligo di corrispondere le spese condominiali gravanti sull’immobile.

Ciò che conta è l’inerenza della spesa all’immobile e non, invece, il fatto che il costo verta sulle parti comuni dell’edifico o sulla proprietà individuale; partecipando alle spese delle parti comuni, infatti, si può godere in modo pieno anche della proprietà individuale.

Viene riconfermato l’orientamento per cui i coniugi, nella loro autonomia negoziale, anche al momento della crisi coniugale possono stabilire obblighi di natura patrimoniale che trascendono dalla mera statuizione dell’assegno di mantenimento per il coniuge più debole.

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