Sovraindebitamento: strumenti per i piccoli imprenditori e i consumatori

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3

sovraindebitamentoLa mancata possibilità di fallire per determinate categorie di #imprenditori e per i #consumatori può essere causa di una situazione di indebitamento senza via d’uscita.

La legge che ci apprestiamo a commentare ha proprio il fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure fallimentari, consentendo al debitore di concludere un accordo sostenibile con i creditori.

La stessa normativa definisce “sovraindebitamento” quella situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il soggetto che si trova in questa situazione, con l’ausilio di determinati soggetti professionali incaricati dal Tribunale, può proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano che preveda anche un rilevante stralcio delle stesse posizioni debitorie.

Questa proposta deve elencare tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, tutti i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti nei cinque anni precedenti, le ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché l’elenco delle spese correnti necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Durante la procedura il Tribunale ordina la sospensione delle azioni esecutive e cautelari latu senso avviate nei confronti del debitore nonchè l’impossibilità di intraprendere ulteriori azioni (pignoramenti, sequestri, ecc.)

L’accordo viene omologato dal Giudice nel momento in cui sia approvato da una quota di creditori rappresentante almeno il 60% dei crediti complessivi: ovviamente il contenuto dell’accordo diviene poi obbligatorio anche per i creditori non consenzienti.

Con l’esatto e puntuale esecuzione dell’accordo il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori tutti (cd. #esdebitazione).

I nostri Tribunali, benché la legge sia entrata in vigore da oltre tre anni, stanno iniziando solo in questi mesi a darne le prime applicazioni; ciò soprattutto in quanto, sino ad oggi, gli istituti previsti dalla nuova normativa sono stati scarsamente pubblicizzati, anche forse a causa della portata certamente dirompente degli stessi (così come già applicati in altri paesi europei).

In una situazione di crisi economica che perdura ormai da anni, infatti, liberare le famiglie, i piccoli imprenditori, le ditte individuali, i consumatori da un fardello non più sostenibile di debiti e oneri deve diventare un obiettivo primario sia di noi operatori del diritto sia di chi si trova ad amministrare la  società civile: questa legge, sicuramente, può andare nella direzione giusta.

Per dare un esempio dell’applicazione dell’apparato legislativo qui esaminato si ricorda un recente decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Bergamo nel mese di marzo 2015 (facilmente reperibile sullo stesso sito del Tribunale), che prevede il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali nella misura davvero minima del 2,5%, con conseguente stralcio del 97,5% del dei debiti residui. Ciò a fronte di oltre 300.000 di debiti chirografari.

Lo Studio Legale Pedretti sta provvedendo ad istruire alcune pratiche – pilota sul Tribunale di Brescia e resta a disposizione per ogni informazione.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *