Applicazioni giurisprudenziali in tempo di crisi da sovraindebitamento

Tribunale di Bergamo, decreto 31.03.2015

sovraindebitamento1Le nostre Corti stanno cominciando a dare applicazione agli istituti introdotti con la legge n. 3/2012, in tema di #crisi da #sovraindebitamento.

Con un’interessante pronuncia il Tribunale di Bergamo ha recentemente omologato un accordo di composizione della crisi intervenuto fra il debitore e il concorso dei suoi creditori, ipotecari e chirografari, con soddisfacimento di questi ultimi nella percentuale particolarmente ridotta del 2,5 per cento.

Alcuni principi trovano compiuta enunciazione nel provvedimento in esame:

– il giudizio di convenienza è riservato esclusivamente alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l’eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta;

– la proposta prevede l’integrale liquidazione del patrimonio del debitore, così da rispettare il principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ. (Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri);

– la proposta, anche se prevede un soddisfacimento minimo dei creditori (2,5 per cento), realizza la funzione economica dell’istituto che, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.

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