Nascita indesiderata e risarcimento del danno per i genitori

Born

Tribunale Reggio Emilia, 7 ottobre 2015

Con un’interessante recente pronuncia, il Tribunale di Reggio Emilia ritorna a discutere del cosiddetto #danno da #nascita indesiderata, conseguenza della mancata esecuzione, al termine di gravidanza con taglio cesario, di intervento di sterilizzazione tubarica richiesto dalla madre.
Nel caso di specie la struttura sanitaria coinvolta veniva condannata per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione della propria esistenza riconosciuto in capo alla donna e al di lei marito.
Secondo la Corte emiliana può dirsi ormai acquisito nel nostro ordinamento il riconoscimento della posizione di tutela della scelta riconosciuta alla coppia di procreare in modo cosciente e responsabile che, se frustrato, costituisce un danno ingiusto meritevole di risarcimento, trattandosi di un diritto di libertà che trova richiamo nello stesso testo costituzionale (articoli 2 – 13 Costituzione).
Secondo il Tribunale la legittimazione a richiedere tale risarcimento spetta ad entrambi i genitori, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest’ultimo non può ritenersi estraneo il padre.
In merito alla quantificazione del danno, richiamati in via generale i principi di cui all’articolo 1223 codice civile, il tribunale precisa come sia indubbio che la nascita di un figlio comporti delle spese, necessarie per il suo mantenimento la sua educazione fino al raggiungimento della sua indipendenza economica (stabilita al ventitreesimo anno di vita), le quali costituiscono conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento medico che soddisfano l’ulteriore requisito della prevedibilità del danno.

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