Unioni Civili: ecco il testo approvato al Senato

marriage.jpgUnioni Civili: ecco il testo delle norme in discussione

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Dopo una discussione durata settimane, il Senato ha approvato le norme sulle #unionicivili che ora dovranno essere votate anche dalla Camera.

Di seguito i principali punti del disegno di legge.

  1. Le nuove unioni civili, indirizzate esclusivamente alle coppie omosessuali, vengono inquadrate nelle “formazioni sociali” di cui all’art. 2 della Costituzione.
  2. L’unione viene sancita con dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni: le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo fra i loro.
  3. Gli obblighi reciproci fra le parti sono quelli previsti per il matrimonio, salva l’esclusione dell’obbligo di fedeltà.
  4. Le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. 
  5. Il regime patrimoniale, salvo scelta diversa, è la comunione dei beni.
  6. I commi 19, 20 e 21 contengono una lunga serie di rimandi al codice civile. Fra questi, anche la pensione di reversibilità e il Tfr maturato, che spettano anche al partner dell’unione, e la successione.
  7. Il comma 20 stabilisce espressamente che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
  8. L’unione si scioglie nei casi previsti dalla legge divorzile ovvero quando  quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento: ciò comparendo avanti l’Ufficiale dello Stato Civile. 
  9. L’articolo 5 del d.d.l. che prevedeva la possibilità per le persone che hanno contratto l’unione civile di adottare il figlio del partner è stato stralciato dal testo finale; sulle adozioni, pertanto, “resta fermo quanto previsto dalla legislazione vigente”. Questo significa che sarà lasciata libertà di decisione ai giudici nel caso in cui, prima che sia varata la nuova legge sulle adozioni, una coppia omosessuale faccia ricorso. La giurisprudenza potrebbe quindi riempire il vuoto lasciato dalla legge.

    I commi dal 37 al 67 stabiliscono una disciplina organica anche per le convivenze di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, che sussistono in assenza di unione coniugale ovvero unione civile.

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