Residenza del minore e diritto alla bigenitorialità

Il trasferimento del minore: un difficile compromesso fra l’autodeterminazione del genitore collocatario e il diritto alla bigenitorialità del minore e del genitore non collocatario

traslocareAi sensi del novellato art. 337-ter cod. civ. la scelta della residenza abituale del minore deve essere concordata dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazione dei figli.

Tale scelta è talmente importante che anche nell’ipotesi di affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori deve comunque essere assunta di comune accordo.

Quando tale accordo manca, la decisione spetta al Giudice.

In detto contesto si inserisce un’interessante decisione del Tribunale di Torino (sez. VII civ., decreto 5 giugno 2015), che enuclea i principi cardine della materia.

In particolare, nel caso di specie, la madre chiedeva di potersi trasferire, unitamente ai propri genitori, da Torino a Livorno: il Giudice ha ritenuto nell’interesse del minore detto trasferimento, valutando positivamente proprio il mantenimento, almeno in parte, dell’ambiente familiare già conosciuto dai minori a Torino.

Il Tribunale osservava altresì come la mancata autorizzazione al trasferimento dei minori avrebbe determinato il loro collocamento presso il padre, peraltro già convivente insieme a nuova compagna in attesa di nascituro.

Ebbene, tale soluzione, secondo il Tribunale, non sarebbe risultata corrispondente all’interesse dei minori, che si sarebbero trovati inseriti in un nuovo contesto, particolarmente impegnativo anche dal punto di vista emotivo.

Al fine di garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità dei minori, il Tribunale disponeva la rimodulazione dei tempi e delle modalità di frequentazione con il padre (ampliando le permanenze extrascolastiche ed estive) e ponendo a carico della madre, una volta al mese, le spese per il viaggio di andata e ritorno da Livorno a Torino.

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