Sovraindebitamento e liquidazione del proprio patrimonio

sovraindebitamento-casaUn’interessante applicazione della legge sul sovraindebitamento

Nel corso del 2015 un cliente si rivolge allo Studio Pedretti sottoponendo alla nostra attenzione una situazione economica disastrosa: padre di tre figli e con moglie casalinga, a seguito di una fallimentare attività artigianale svolta nelle vesti di ditta individuale e a seguito dell’acquisto della casa coniugale si trova ora in una situazione di grave #sovraindebitamento, con persistente incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dell’istituto erogante il mutuo fondiario.

Nonostante infatti il #pignoramento immobiliare dell’abitazione e la sua successiva vendita all’asta, il cliente si trova ancora esposto nei confronti dell’istituto di credito per oltre 80.000,00 euro (tenuto conto dell’incapienza del prezzo a cui l’immobile è stato aggiudicato), oltre che per 50.000,00 euro nei confronti di Equitalia per pregressi debiti tributari.

Forte è il rischio di vedersi pignorata l’unica entrata familiare, ossia il quinto dello stipendio da lavoratore dipendente (circostanza che si verificherà, purtroppo, nelle more della procedura).

Lo Studio decide di affrontare il caso e propone all’assistito di aderire ad una delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento del 2012.

Ottenuta la nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi – O.C.C. (nella persona di un commercialista, come da prassi del Foro), si ricostruiscono precisamente le passività della posizione e, dopo aver esaminato i vari strumenti messi a disposizione dalla normativa (si vedano le note già predisposte in questo sito), si decide di aderire alla #liquidazione del patrimonio prevista ex art. 14-ter, legge n. 3/2012.

Dopo aver illustrato al Tribunale le cause del sovraindebitamento e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, si chiede la liquidazione del patrimonio del cliente, ponendo a disposizione della procedura la somma mensile percepita a titolo di retribuzione eccedente quanto occorrente per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Tale somma, secondo il piano predisposto dall’O.C.C., verrà versata mensilmente dal debitore per tutta la durata della procedura (pari a quattro anni) e sarà successivamente distribuita ai creditori ammessi allo stato passivo, secondo il programma redatto dal medesimo O.C.C.

 Il Tribunale di Brescia, giudicata meritevole di accoglimento l’istanza formulata dal nostro Studio, dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, contestualmente adottando i seguenti provvedimenti:

  • nomina del liquidatore (nella stessa persona dell’O.C.C.);
  • dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  • stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
  • ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, nei registri dei beni immobili e dei mobili registrati;
  • ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

Si allega il relativo decreto, che appare interessante per più ragioni. Da una parte consente di interrompere la procedura esecutiva avviata da Equitalia nei confronti della retribuzione del debitore; dall’altra impedisce qualsivoglia ulteriore azione nei confronti del patrimonio del debitore, almeno sino al momento di chiusura della procedura.

Certamente la strada per il nostro cliente è ancora in salita: dovrà mantenere infatti fede al piano di liquidazione predisposto con l’ausilio dell’O.C.C. e, solo al termine dei quattro anni, potrà nuovamente rivolgersi al Giudice per chiedere di essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Peraltro il percorso avviato appare virtuoso, soprattutto se si tiene conto che potrà consentire al debitore di essere riportato in bonis con il pagamento di una percentuale inferiore all’8 per cento dei #debiti tutti assunti durante la propria vita.

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