Unioni Civili e Convivenze di fatto sono legge dello Stato

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In data 5 giugno 2016 anche il nostro Paese si è munito di una legge che disciplina le #unioni civili (indirizzate alle sole coppie omosessuali) e le #convivenze di fatto (indirizzate sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali).

La legge 20 maggio 2016 n. 76 (cd. legge Cirinnà) introduce innanzitutto l’unione civile tra persone dello stesso sesso, considerata formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Tale unione si consacra di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, e viene registrata nell’archivio dello stato civile del Comune ove celebrata.

Da tale unione derivano diritti e doveri sulla falsariga dell’art. 143 cod. civ. previsto per il matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà). Il regime patrimoniale ordinario dell’unione civile omosessuale è la comunione dei beni, fatta peraltro salva la possibilità di optare per diversa convenzione patrimoniale o per la separazione dei beni.

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro ex articolo 2118 cod. civ. sia quella relativa al trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 cod. civ.; equiparata alla normativa ordinaria anche la disciplina successoria, per cui si applicherà al partner dell’unione la disciplina contenuta nel secondo libro del cod. civ.

Le due persone potranno scegliere quale cognome adottare tra il loro: si potrà anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.

All’unione civile si applicherà la normativa prevista per il divorzio: manifestata davanti all’Ufficiale dello Stato Civile la volontà di divorziare, ciascun partner, decorsi tre mesi, potrà adire il Tribunale per ottenere lo scioglimento dell’unione medesima. Gli effetti prodotti dallo scioglimento saranno analoghi a quelli divorzili, indi per cui il partner più debole potrà chiedere un assegno per il proprio mantenimento.

La legge in esame riguarda anche gli eterosessuali, in quanto la seconda parte della normativa disciplina le cd. convivenze di fatto fra due persone, sia eterosessuali che omosessuali, che non sono sposate ma che sono stabilmente  unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali e relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione del cd. contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Alle coppie conviventi così costituite l’ordinamento ora riconosce una serie di diritti:

– nell’ambito della malattia, della salute e, più in generale, con riguardo alla privacy, il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno, può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico;

– in caso di morte del partner il compagno può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile; in caso di morte del partner proprietario dell’immobile, il compagno può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (massimo cinque anni);

risarcimento del danno: al convivente spetta il risarcimento del danno similmente a quanto previsto per marito e moglie in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito;

partecipazione agli utili: il convivente di fatto che lavora all’interno dell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda.

Il contratto di convivenza si risolve e si scioglie in caso di morte, di recesso unilaterale o di accordo fra le parti, in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi ovvero fra un convivente e un terzo.

Alla cessazione della convivenza potrà conseguire diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner, se lo stesso versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere a sé: non è pertanto previsto alcuna forma di mantenimento da intendersi come nell’ambito divorzile.

Clicca qui per leggere il testo integrale del provvedimento sulle Unioni Civili e sulle Convivenze di fatto

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