Obbligazioni pecuniarie e competenza territoriale

OLYMPUS DIGITAL CAMERACassazione, SS. UU. n. 17989 / 2016

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’importante pronuncia n. 17989 depositata il 13 settembre del 2016 cercano di risolvere l’annoso contrasto giurisprudenziale presente in materia di competenza territoriale in tema di obbligazioni pecuniarie.

La questione rimessa alla Suprema Corte, più precisamente, riguardava l’applicabilità o meno dell’articolo 1182 co. 3, cod. civ., nell’ipotesi in cui nel contratto l’importo del corrispettivo della prestazione non risulti essere predeterminato, bensì autodeterminato dall’attore nell’atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria.

L’incertezza traeva le sue origini dall’interpretazione dell’articolo 1182, co. 3, cod. civ. prima citato, il quale sancisce che “l’obbligazione avente ad oggetto una prestazione di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.

La Corte ha risolto tale questione prendendo in esame il concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell’articolo 1182 co. 3, cod. civ.

Sul punto, erano due gli orientamenti prevalenti e contrastanti:

  1. il primo orientamento, quello tradizionale, affermava non l’applicabilità del comma 3, bensì di quello successivo, il comma 4, secondo il quale “negli altri casi (diversi dal comma 3), l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. In altre parole, nell’ipotesi in cui la somma di denaro oggetto dell’obbligazione non è ancora stata determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini od operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, essa deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (sentenza di riferimento: Cass. n. 2236/2007);
  2. il secondo orientamento, quello minoritario, prevedeva l’applicabilità del comma 3 in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro nell’ipotesi in cui è il creditore stesso a richiedere una somma determinata nel suo ammontare; in altre parole, la maggiore o la minore complessità dell’indagine sull’ammontare dell’effettivo credito era considerata non incidente sull’individuazione della competenza territoriale (sentenze di riferimento: Cass. n. 7674/2005; Cass. n. 12455/2010; Cass. n. 10837/2011).

Si può facilmente osservare come il contrasto tra i due orientamenti ha riguardato il modo di intendere il requisito della liquidità dell’obbligazione.

Quando un’obbligazione pecuniaria è caratterizzata da liquidità? Quando la somma effettiva dovuta risulta dal titolo, non necessitandosi di un ulteriore titolo negoziale o giudiziale a detto fine.

Più precisamente, l’ammontare della somma dovuta può risultare direttamente o anche solo indirettamente dal titolo originario, ma in quest’ultimo caso solo se vengono indicati i criteri necessari per determinarne l’importo: criteri stringenti, cioè la somma che risulta dalla loro applicazione è soltanto una.

In altre parole, il risultato dell’applicazione di detti criteri è obbligato non lasciando un margine di discrezionalità .

La giurisprudenza di legittimità non ha mai avuto dubbi sul fatto che le obbligazioni cosiddette portabili ex art. 1182 co. 3, cod. civ., fossero soltanto quelle liquide.

In assenza dei suddetti requisiti trova applicazione il successivo comma 4.

Nel caso di specie, una S.P.A. ha convenuto dinnanzi al Tribunale nel cui circondario era ricompresa la propria sede legale una S.R.L. per il pagamento di euro 9.000,00 oltre IVA, come corrispettivo di un servizio prestato, ma tale importo non era indicato nel contratto stipulato tra le due.

Il Tribunale adito, a seguito dell’accoglimento dell’eccezione sollevata dalla convenuta, si dichiarava incompetente in favore di un altro, quest’ultimo individuato come:

  1. foro del convenuto
  2. foro in cui era sorta la causa
  3. foro del pagamento della somma di denaro oggetto della causa

La S.P.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

Ai fini di dirimere la controversia concernente la competenza territoriale, la Corte, interrogandosi sulla natura delle obbligazioni pecuniarie, ha osservato come esse vengano identificate esclusivamente in quelle sorte originariamente come tali, cioè aventi ad oggetto, sin dal momento della loro costituzione, una somma di denaro determinata (c.d. liquide).

Conseguenza diretta di ciò è stata l’esclusione al caso concreto della disciplina prevista dal comma 3 dell’articolo 1182 c.c. per una serie di ragioni così motivate dal giudice adito:

  1. in primo luogo, non essendo indicato nel contratto l’importo effettivo del corrispettivo dovuto alla società attrice, l’obbligazione pecuniaria sorta era illiquida e, in conseguenza, il luogo dell’adempimento deve essere identificato, ai sensi del comma quarto del richiamato art. 1182 c.p.c., nel domicilio della società debitrice e ciò anche ai sensi dell’articolo 20 ultima parte c.p.c. il quale, rubricato Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, sancisce che “per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”;
  2. in secondo luogo, se l’obbligazione nascente dal presente contratto fosse stata considerata liquida, ci sarebbero state delle conseguenze rilevanti ai fini della produzione della mora ai sensi dell’articolo 1219 c.c. comma 2 n. 3, il quale prevede l’esclusione della costituzione in mora quando il termine per l’adempimento è scaduto se la prestazione debba eseguirsi presso il domicilio del creditore; 
  3. in terzo luogo, considerare liquida la suddetta obbligazione, avrebbe avuto come conseguenza diretta ed automatica la produzione della mora e la responsabilità ex articolo 1224 c.c. a carico del debitore, la cui prestazione non è ancora possibile a causa dell’incertezza del suo ammontare e ciò sarebbe ingiustificato ed altresì contrario al sistema che ne esclude la responsabilità quando la sua prestazione non è ancora possibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

Per questi motivi, le Sezioni Unite hanno respinto l’istanza di regolamento della parte attrice, accogliendo l’orientamento tradizionale.

Essa ha enunciato, in sentenza, il seguente principio di diritto: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’articolo 1182 c.c. comma 3, sono – agli effetti sia della mora ai sensi dell’articolo 1219 c.c. comma 2 n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’articolo 20 c.p.c., ultima parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti.”

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