Danni a scuola: chi risponde?

Scuola DanniCassazione, sent. n. 10516 del 28/04/2017

La Cassazione Civile, terza sezione, con la recentissima sentenza n. 10516 del 2017, si è pronunciata in merito alla responsabilità del danno subito dall’alunno in ambito scolastico.

Secondo la Suprema Corte, responsabile di tale danno è il Ministero dell’Istruzione in quanto i precettori, rivestendo una posizione di garanzia nei confronti dei minori affidati alla loro tutela, sono considerati i «continuatori dell’autorità paterna sull’allievo» e pertanto responsabili, come sancito dall’articolo 2048 comma secondo, cod. civ.[1] degli eventuali danni da questi cagionati nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Per tali motivi il Ministero dell’Istruzione risponde sia per il danno occorso al minore in ambito scolastico sia per quello avvenuto oltre l’orario delle lezioni.

Quest’ultimo orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità precedente a detta pronuncia la quale ritiene come la responsabilità della scuola per lesioni riportate dall’alunno in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori delle lezioni ove ne sia consentito l’anticipato ingresso o la successiva permanenza (Cass. n. 14701 / 2016).

Si tratta di responsabilità di natura contrattuale od extracontrattuale?

Nel caso di danno arrecato al minore a sé stesso non è mai stata posta in dubbio la natura contrattuale; incertezze, invece, hanno riguardato la natura nel caso di danno cagionato al minore per fatto altrui.

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione dell’allievo nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate è applicabile il regime probatorio ex art. 1218 cod. civ. in quanto l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Il danneggiato deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnate.

Nell’ipotesi di danno cagionato al minore da altri, il problema è nato dall’analisi del terzo comma dell’articolo 2048 cod. civ.[2]: le soluzioni hanno oscillato tra la tesi della culpa in vigilando (diretta) e quella della responsabilità per fatto altrui (indiretta).

La giurisprudenza maggioritaria è ormai orientata a considerarla in termini di responsabilità diretta per omissione dell’obbligo di vigilanza incombente sul precettore.

Il soggetto danneggiato pertanto è sollevato dall’onere di provare il dolo o la colpa dell’insegnate e dovrà dimostrare soltanto gli elementi oggettivi dell’illecito, ossia la condotta antigiuridica e il nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso.

Il chiamato a rispondere dell’illecito dell’allievo invece potrà esimersi soltanto provando di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato un’adeguata vigilanza sugli alunni in relazione alle condizioni dei luoghi, dell’età e del grado di maturazione degli stessi.

È importante altresì rilevare come nemmeno la repentinità e / o imprevedibilità siano idonee ad escludere la colpa o il dolo del precettore se non viene dimostrato il quid pluris consistente nell’adozione preventiva di misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. n. 4542 / 2009 confermata dalla Cass. n. 14701 / 2016 secondo la quale incombe sulla scuola il dovere di sorvegliare e vigilare gli spazi comuni).

Concepito in tali termini, l’art. 2048 cod. civ. afferma una vera e propria presunzione di colpa laddove prevede che l’insegnante venga chiamato a rispondere solo qualora fornisca la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Si tratta più precisamente di una prova liberatoria che attiene al profilo della colpa e non a quello del nesso causale richiesto nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva (Cass. n. 14701/2016).

La sentenza del 2017 in commento ha, una volta per tutte, chiarito che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnate ha natura contrattuale in tutte le ipotesi di danno (lesione auto o inferta da altri) in quanto, con l’iscrizione sorge un vincolo negoziale con l’istituto e un rapporto giuridico con l’allievo in forza del contatto sociale, ossia responsabilità contrattuale che non nasce da un contratto bensì da un altro rapporto giuridico.

 Lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti offre consulenza ed assistenza in tale materia, operando in giudizi ed impugnazioni dinnanzi al Tribunale di Brescia e alla competente Corte d’Appello.

 

[1] Art. 2048 comma 2, cod. civ. «Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte»: i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

[2] Art. 2048 comma 3, cod. civ. «Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte»: le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

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