Buoni postali fruttiferi cointestati e clausola pfr

buoni postali fruttiferi cointestati clausola pari facoltà rimborsoGiudice di Pace di Brescia, sent. n. 231/2019

Molto spesso scopriamo di essere cointestatari di un buono fruttifero postale insieme ad una nonna o ad una zia che aveva pensato a noi (e che magari nemmeno abbiamo conosciuto) ma che, nel frattempo, è venuta a mancare.
La felicità di aver ricevuto una somma  in regalo  può velocemente tramutarsi in delusione quando ci rivolgiamo all’ufficio postale per l’incasso del titolo.
Poste, infatti, spesso richiede una corposa documentazione attestante la successione del cointestatario defunto, benché i titoli in questione presentino la clausola “pari facoltà di rimborso”, che consentirebbe a ciascun cointestatario di incassare il titolo senza alcun problema. Poste  ritiene invece che  l’operatività di detta clausola cessi con la morte uno dei due contraenti.
Su tale questione è sorto notevole contenzioso giudiziario,  in cui si inserisce la sentenza qui in commento: il Giudice di Pace di Brescia aderisce totalmente alla  autorevole ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Milano, secondo cui non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PFR.

Le norme richiamate da Poste, infatti, sono relative al servizio dei libretti di risparmio postali ma non sono estendibili automaticamente ai buoni fruttiferi postali in considerazione del combinato disposto dell’art. 203 e dell’art. 208 del DPR n. 256/1989 regolante la materia.

L’art. 208, quanto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, prevede che “i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi…”. Tale norma, a chiaro contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dettata ex art. 203 per il rimborso dei libretti di risparmio postali, risulta, peraltro, perfettamente aderente e in piena conferma del dettato normativo dell’art. 178 del D.P.R. n. 156/1973 (del quale il D.P.R. n. 256/1989 costituisce regolamento di esecuzione) ai sensi del quale, infatti, “i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”.

In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero cointestato non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto

La Corte di Appello di Milano è chiara: “è diritto del risparmiatore cointestatario del titolo avvalersi della clausola di pari facoltà di rimborso e chiedere a vista all’ufficio postale il pagamento dell’intero importo del buono, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto (così Corte App. Milano, sent. 4504/2017, pag. 5).

In tale filone giurisprudenziale, recentemente, anche il Tribunale di Torino ha confermato la scorrettezza della prassi aziendale di Poste (cfr. Trib. Torino, ord. 24.04.2019, RG. 20632/2018).

Lo Studio Legale dell’Avv. Paolo Pedretti è disponibile ad offrire l’assistenza necessaria a Brescia e provincia per coloro che si trovassero in analoga situazione, ossia in possesso di buoni postali fruttiferi con clausola pari facoltà di rimborso (cd. clausola pfr) in caso di decesso di uno dei cointestatari.

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